Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l’Associazione Culturale “Amici della Musica di Venezia”.
La sede è a Cannaregio 4674, 30131 Venezia.
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
La sua durata è illimitata.
Art. 2 – FINALITÁ E SCOPI
L’Associazione non ha scopo di lucro. Si propone di promuovere, coordinare e sostenere tutte le iniziative legate al campo musicale; in particolare:
A) nell’esecuzione musicale – organizzando manifestazioni concertistiche, festival, concorsi, lezioni concerto, gemellaggi con Associazioni aventi le stesse finalità culturali;
B) nella ricerca musicale – dando vita a conferenze, convegni di studio, pubblicazioni, esposizioni; creando fondi musicali e discografici; producendo materiale informativo sia a mezzo stampa che su supporto videomagnetico, con particolare riguardo al recupero delle tradizioni locali e alla diffusione del patrimonio musicale veneto di qualsiasi epoca; riordinando e catalogando fondi musicali manoscritti e a stampa; promuovendo il recupero e restauro conservativo del patrimonio strumentale‑musicale pubblico e privato;
C) nella didattica musicale – istituendo corsi di perfezionamento, aggiornamento, master class, cicli di lezioni, corsi di formazione professionale;
D) nella promozione musicale – incentivando e sostenendo l’attività esecutiva dei giovani musicisti meritevoli, con eventuale istituzione di borse di studio, scambi culturali con Enti e Associazioni nazionali ed esteri; effettuando registrazioni e incisioni discografiche.
L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, nonché qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea Generale dei Soci
– il Presidente
– il Consiglio Direttivo
– il Segretario
– il Direttore Artistico
– i Revisori dei Conti
– i Probiviri.
Le cariche elettive sono gratuite e possono essere assunte soltanto dai Soci membri dell’Associazione. Il mandato è triennale con possibilità di rielezione.
Il mandato del Direttore Artistico non è soggetto alla durata triennale.
Art. 4 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’assemblea generale è costituita dai Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari regolarmente iscritti, ed è presieduta dal Presidente o da altro associato nominato dall’Assemblea stessa; deve essere convocata in via ordinaria una volta all’anno, in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei Soci. La convocazione viene fatta dal Presidente: l’avviso deve essere inviato almeno dieci giorni prima per l’Assemblea Ordinaria, e almeno sette per quella Straordinaria. L’avviso deve contenere: ordine del giorno, indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e seconda convocazione.
La riunione è validamente costituita quando vi partecipano in prima convocazione la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Di ogni assemblea deve essere redatto verbale circostanziato e trascritto in apposito libro a cura del Segretario dell’Associazione.
Art. 5 – POTERI DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea:
A) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e i Probiviri.
B) discute e ratifica le relazioni morale, finanziaria e della gestione sociale;
C) approva eventuali modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei voti. Per modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto e le deliberazioni devono raggiungere i due terzi dei voti.
Per le votazioni è ammessa una sola delega per persona.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri si procede a scheda segreta e con la presenza di due scrutatori.
Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri da cinque a nove ed è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci attraverso votazione segreta. Rimane in carica per tre anni e i membri sono rieleggibili.
L’organismo si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
La convocazione viene fatta dal Presidente: l’avviso deve essere inviato almeno sette giorni prima e deve contenere: ordine del giorno, indicazione del luogo, giorno e ora della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo.
Il Consigliere assente senza valida giustificazione per due volte consecutive decade dalla carica e viene sostituito d’ufficio, nella riunione successiva, dal primo dei non eletti.
Le votazioni possono farsi a scrutinio segreto o palese; le deliberazioni si ritengono valide quando sono presenti almeno i due terzi dei componenti il Consiglio e sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 7 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
A) individua e nomina al suo interno:
– il Presidente
– il Vicepresidente
– il Tesoriere
B) nomina il Segretario dell’Associazione;
C) nomina il Direttore Artistico, decide la durata del mandato e ne delinea le finalità;
D) dirige, coordina, disciplina l’attività dell’Associazione in relazione agli scopi statutari;
E) delibera in merito ai bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione;
F) delibera sulle quote dei Soci;
G) delibera sull’accettazione di sponsorizzazioni, elargizioni e contributi vari;
H) nomina i membri di eventuali commissioni interne ed altri organismi facoltativi, ne delinea e approva i programmi, ne designa i presidenti;
I) ratifica l’assunzione del personale necessario allo sviluppo delle attività dell’ Associazione;
L) può convocare l’Assemblea Generale dei Soci;
M) delibera sull’accettazione dei Soci e sulla loro qualifica (sostenitore, promotore, ordinario, onorario);
N) delibera sugli emendamenti allo Statuto, e ne propone eventuali modifiche all’Assemblea dei Soci.
Art. 8 – PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne ha la firma sociale. In caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo e ne riferisce allo stesso nella riunione immediatamente successiva.
È responsabile dell’attività e dell’immagine dell’Associazione.
Art. 9 – VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di necessità, di impedimento o di delega, e ne esercita le funzioni.
Art. 10 – SEGRETARIO
Il Segretario è depositario di tutti gli atti dell’Associazione. Nel caso le sue mansioni siano retribuite il Segretario non potrà far parte del Consiglio Direttivo, ma parteciperà alle riunioni dello stesso con voto consultivo.
I suoi compiti sono:
A) trasmettere ai Soci le comunicazioni che riguardano i programmi e le attività dell’Associazione;
B) trasmettere ai Soci l’avviso di convocazione di assemblea;
C) redigere i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci;
D) aggiornare gli schedari e protocollare la corrispondenza;
E) proporre al Consiglio Direttivo il personale da assumere e coordinarne il lavoro.
Art. 11 – TESORIERE
Il Tesoriere:
A) tiene aggiornato il bilancio dell’Associazione e ne risponde al Consiglio Direttivo;
B) è responsabile della cassa dell’Associazione;
C) sottopone il bilancio preventivo e consuntivo all’esame del Consiglio Direttivo e alla verifica dei Revisori dei Conti;
D) si occupa della richiesta dei fondi (prassi, stesura, programmazione ecc.) in stretto contatto con il Segretario e con il Direttore Artistico.
Art. 12 – DIRETTORE ARTISTICO
Il Direttore Artistico è responsabile della programmazione e della produzione delle manifestazioni artistico musicali per cui gli viene conferito il mandato.
Art. 13 – REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti, eletti in numero di due dall’Assemblea Generale dei Soci, hanno il controllo della gestione finanziaria dell’Associazione con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Generale dei Soci.
Art. 14 – PROBIVIRI
I Probiviri, eletti in numero di tre dall’Assemblea Generale dei Soci, giudicheranno ogni controversia dovesse sorgere in merito all’applicazione e all’interpretazione dello Statuto e quindi senza ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Art. 15 – ENTRATE E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate del bilancio annuale dell’Associazione sono costituite:
A) dalle quote dei Soci;
B) da eventuali contributi di Enti o persone;
C) da residui attivi di gestione;
D) da ogni altra attività patrimoniale.
L’amministrazione patrimoniale dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo. È controllata dall’Assemblea Generale dei Soci tramite i Revisori dei Conti.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 16 – FIGURE SOCIALI
Le figure sociali saranno differenziate nei seguenti livelli:
A) Soci Fondatori – Coloro che, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo, hanno dato vita all’Associazione;
B) Soci Sostenitori – Enti o persone che con contributi e iniziative si adoperano per il sostegno economico dell’ Associazione;
C) Soci Onorari – Personalità di alto livello culturale che condividono le finalità dell’Associazione;
D) Soci Promotori – Persone che con la loro iniziativa e la loro opera professionale contribuiscono all’attività dell’Associazione;
E) Soci Ordinari – Tutti coloro che partecipano alla vita dell’Associazione. Saranno stabilite dal Consiglio Direttivo agevolazioni per determinate categorie.
La persona intenzionata ad associarsi, presentata da due Soci, ne farà richiesta al Consiglio Direttivo che ne deciderà insindacabilmente l’accettazione e la qualifica (sostenitore, onorario, promotore, ordinario). I Soci che per un anno non abbiano pagato la quota sociale senza giustificata causa, si considerano dimissionari.
I Soci Onorari e i Soci Promotori non pagano la quota associativa; hanno diritto all’informazione ma non al voto.
I Soci Ordinari hanno diritto di voto se iscritti da almeno un anno all’Associazione.
Art. 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci allorché si verifichi l’impossibilità di conseguire gli scopi statutari.
In caso di scioglimento l’Assemblea Generale dei Soci nomina tre liquidatori e delibera sulla destinazione delle sue eventuali residue attività al netto delle passività finali.
Ciò potrà avvenire:
A) destinando il patrimonio alla pubblica utilità;
B) dividendo tra i Soci regolarmente iscritti il patrimonio sociale.